The Book of Common Prayer
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    Libro delle Preghiere Comuni
The 1892 Book of Common Prayer in Italian

 

Articoli di Religione

STABILITI DAI

VESCOVI, PRETI, E LAICI

DELLA

Chiesa Protestante Episcopale

NEGLI STATI UNITI D’AMERICA

IN CONVENZIONE

NEL DODICESIMO GIORNO DI SETTEMBRE

NELL’ ANNO DI NOSTRO SIGNORE


1801


Articles of Religion

 
established by the

Bishops, Clergy, and Laity

of the

Protestant Episcopal Church

ARTICOLI DI RELIGIONE

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ARTICOLO I.  Della Fede nella SS. Trinità.

NON vi è che un sol Dio vivente vero, eterno, incorporeo, indivisibile, ed impassibile: d’ infinita potenza, sapienza e bontà: il Creatore e Conservatore di tutte le cose tanto visibili che invisibili. E nell’ unità di questa Divina Essenza vi sono tre Persone, di una sola sostanza, potenza ed eternità; Padre, Figlio e Spirito Santo.

ART. II.  Del Verbo o Figlio di Dio, il quale si fece vero Uomo.

IL Figlio, il quale è Il Verbo del Padre, generato ab eterno dal Padre, vero ed eterno Dio e consustanziale al Padre prese la natura Umana nel ventre della Beata Vergine, della sostanza di lei ; di modo che due intere e perfette Nature, cioè la Divinità, e la Umanità, furono unite insieme in una sola Persona per non essere mai divise: delle quali è un solo Cristo, vero Dio, e vero Uomo: il quale veramente patì, fu crocifisso, morto e sepolto, per riconciliare il suo Padre con noi, e per essere un sacrifizio, non solamente per il peccato originale, ma ancora per tutti i peccati attuali degli uomini.

ART. III.  Della discesa di Cristo all’ inferno.

SICCOME Cristo morì per noi, e fu sepolto, così ancora deve credersi, che discese all’ inferno.

ART. IV.  Della Risurrezione di Cristo.

CRISTO risuscitò veramente da morte, e prese di nuovo il suo corpo colla carne e le ossa, e con tutte le cose appartenenti alla perfezione dell’ Umana natura; col qual corpo egli ascese al Cielo dove siede, finchè ritornerà a giudicare tutti gli Uomini nell’ ultimo giorno.

ART. V.  Dello Spirito Santo.

LO Spirito Santo, il quale procede dal Padre e dal Figlio, è di una stessa sostanza, maestà e gloria, col Padre e col Figlio vero ed eterno Dio.
 

 
 ART. VI.  Delle sacre Scritture, come Sufficienti alla Salvazione.

LA Sacra Scrittura contiene tutte le cose necessarie alla salvazione: cosicchè tutto ciò che nè in essa si legge, nè può per essa provami, non debba esigersi che sia da alcuno creduto come articolo di Fede, nè deve essere riputato come richiesto di necessità alla salvazione. Sotto il nome di sacra Scrittura noi intendiamo quei Libri canonici del Vecchio e del Nuovo Testamento, dell’ autorità del quali non fu mai alcun dubbio nella Chiesa.

DE’ NOMI, E DEL NUMERO DEI LIBRI CANONICI.
Genesi.
Esodo.
Levitico.
Numeri.
Deuteronomio.
Gosuè.
Giudici.
Rut.
Il Primo Libro di Samuele.
Il Secondo Libro di Samuele.
Il Primo Libro dei Re.
Il Secondo Libro dei Re.
Il Primo Libro delle Croniche.
Il Secondo Libro delle Croniche.
Il Primo Libro di Esdra.
Il Secondo Libro di Esdra.
Il Libro di Ester.
Il Libro di Giobbe.
I Salmi.
I Proverbi.
L’ Ecclesiaste.
Cantico dei Cantici di
   Salomone.
Quattro Profeti Maggiori.
Dodici Profeti Minori.

    Gli altri Libri poi (come S. Girolamo dice) la Chiesa li legge per esempio della vita, e per instruzione dei costumi, ma però non li applica a stabilire alcuna dottrina; tali sono i seguenti:

Il Terzo Libro di Esdra.
Il Quarto Libro di Esdra.
Il Libro di Tobia.
Il Libro di Giuditta.
Il resto del Libro di Ester.
Il Libro della Sapienza.
Gesù Figlio di Sirac.
Il Profeta Baruc.
Il Cantico dei tre Fanciulli.
La Storia di Susanna.
Di Bel, e del Dragone.
L’ Orazione di Manasse.
Il Primo Libro de’ Macabei.
Il Secondo Libro de’ Macabei.

Tutti i libri del Nuovo Testamento come son comunemente ricevuti, noi li riceviamo, e li stimiamo come Canonici.

ART. VII.  Del Vecchio Testamento.

IL Vecchio Testamento non è contrario al Nuovo: perchè si nel Vecchio che nel Nuovo Testamento la vita eterna viene offerta al Genere umano per Cristo, il quale è 1’ unico Mediatore fra Dio e 1’ Uomo, essendo egli Dio e Uomo. Perciò non si devono udire coloro, i quali fingono che gli antichi Padri non aspettavano che promesse transitorie. Benchè la legge data da Dio per Mosè, in ciò che spetta alle Cerimonie ed ai Riti, non obblighi i Cristiani, ne i precetti Civili di essa debbano di necessità essere ricevuti in alcun governo; ciò non ostante, niun Cristiano, chiunque esso sia, è libero dall’ ubbidienza dei Comandamenti, i quali son chiamati Morali.

ART. VIII.  Dei Simboli.

I Simboli, cioè il Simbolo Niceno e quello che è chiamato comunemente Simbolo degli Apostoli, debbono essere pienamente ricevuti e creduti; perchè possono provami con testimonianze certissime della sacra Scrittura.

ART. IX.  Del Peccato Originale.

IL Peccato Originale non consiste nel seguire Adamo, (come i Pelagiani vanamente dicono), ma è il difetto e la corruzione della Natura d’ogni uomo, che è naturalmente generato dalla progenie di Adamo; per la qua! corruzione!’ uomo si è allontanato assai lungi dalla giustizia originale ed è per sua propria natura inclinato al male, cosicchè la carne ha sempre desiderii contrari allo spirito; e perciò la carne in ogni persona che nasce in questo mondo, merita l’ira e la condanna di Dio. E questa corruzione di natura rimane, anche in quelli che sono rigenerati; donde la concupiscenza della carne, detta in Greco φρονημα σαρκος, che alcuni interpretano sapienza, altri sensualità, altri affetto, ed alcuni altri, desiderio della carne, non è soggetta alla Legge di Dio. E quantunque non vi sia condanna per coloro che credono, e che sono battezzati, pure l’ Apostolo confessa, che la concupiscenza, e il desiderio carnale, hanno per se stessi natura di peccato.

ART. X.  Del Libero Arbitrio.

LA Condizione dell’ Uomo dopo la caduta di Adamo è tale, che egli non può colla sua propria forza naturale convertirai alla fede, ne colle buone opere prepararsi alla invocazione di Dio: Perciò noi non abbiamo alcuna forza di fare buone opere grate ed accettevoli a Dio, senza la grazia di Dio per Gesù Cristo; la quale ci previene, affinchè abbiamo una buona volontà, ed opera con noi, quando abbiamo buona volontà.
 

 
 ART. XI.  Della Giustificazione dell’ Uomo.

NOI siamo riputati giusti al cospetto di Dio solamente peri meriti del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo mediante la Fede, e non per le nostre proprie opere, o i nostri meriti Perciò che noi siamo giustificati per la Fede sola è Dottrina sanissima, e piena di molto conforto: come più distesamente vie ne esposto nell’ Ornella della Giustificazione.

ART. XII.  Delle Buone Opere.

BENCHÈ le Buone Opere, le quali sono il frutto della Fede, e seguono la Giustificazione, non possano cancellare i no atri peccati, e sostenere la severità del Giudizio di Dio; ciò nor ostante sono grate ed accettevoli a Dio In Gesù Cristo, e nasco no necessariamente da una vera e viva Fede ; di modo che di esse si può conoscere la viva Fede, come un albero si conosci dal frutto.

ART. XIII.  Delle Opere, prima della Giustificazione.

LE Opere prima della grazia di Cristo e della Inspirazione del suo Spirito, non sono grate a Dio, In quanto che essi non nascono dalla Fede in Gesù Cristo, nè rendono gli uomini idonei a ricevere la grazia; nemmeno (come gli scolastici dicono) meritano la grazia di congruità : ma piuttosto, perchè non sono fatte nel modo in cui Iddio ha voluto e comandato che si facciano, noi non dubitiamo punto che abbiano natura di peccato.

ART. XIV.  Delle Opere di Supererogazione.

LA dottrina delle Opere volontarie al di là, ed al di sopra de’ comandamenti di Dio, le quali sono chiamate Opere di Supererogazione, non può essere insegnata senz’ arroganza ed empietà : perchè per mezzo di essa gli uomini dichiarano, che essi rendono a Dio, non solamente quel tanto che sono tenuti a rendergli, ma che fanno per amore di lui più di quello ancora, che di loro stretto dovere è richiesto : mentre Cristo apertamente dice. Quando avete fatto tutte quelle cose, che vi sono comandate, dite. Noi siamo servi disutili.

ART. XV.  Di Cristo solo senza Peccato.

CRISTO nella verità della nostra natura fu fatto simile a noi in tutte le cose, eccettuato soltanto il peccato, dal quale fu onninamente immune, e nella carne, e nello spirito. Egli venne per essere l’Agnello senza macchia, il quale, col sacrificio di se stesso fatto una sola volta, doveva toglier via i peccati del mondo, ed il peccato, come S. Giovanni dice, non era in lui. Ma da lui in fuori, tutti noi benchè battezzati, e rigenerati in Cristo, ciò nonostante pecchiamo in molte cose; e se diciamo che non vi è peccato in noi, inganniamo noi stessi, e la verità non è in noi.
 

 
 ART. XVI.  Del Peccato dopo il Battesimo.

NON ogni peccato mortale volontariamente commesso dopo il Battesimo, è peccato contro lo Spirito Santo, ed imperdonabile. Perciò Il dono del pentimento non è da negarsi a coloro i quali cadono in peccato dopo Il Battesimo. Dopo che abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, noi possiamo dipartirci dalla grazia data, e cadere in peccato, e per la grazia di Dio possiamo sorgere di nuovo, ed emendare la nostra vita. E perciò sono da condannarsi coloro che dicono di non poter più peccare, finchè qui vivono, o che negano luogo di perdono per quelli che veramente si pentono.

ART. XVII.  Della Predestinazione ed Elezione.

LA Predestinazione alla Vita è l’ eterno proponimento di Dio, per il quale (prima che fossero gettati i fondamenti del mondo) egli ha costantemente decretato nel suo consiglio, a noi occulto, di liberare dalla maledizione e dalla dannazione coloro i quali egli ha scelto in Cristo dall’ umano genere, e di portarli per Cristo alla salvazione eterna, come istrumenti fatti ad onore. Perciò coloro che sono investiti di al eccellente beneficio di Dio, sono chiamati secondo il proponimento di Dio, per mezzo del suo Spirito, operante nel tempo opportuno: eglino mediante la Grazia ubbidiscono alla chiamata: gratuitamente sono giustificati’ sono fatti figliuoli di Dio per adozione: sono fatti conformi all’ immagine dell’ unigenito suo Figlio Gesù Cristo, camminano religiosamente nelle buone opere, ed alla fine per la misericordia di Dio, ottengono la felicità sempiterna.
    Siccome la pia considerazione della Predestinazione, e della nostra Elezione in Cristo, è piena di dolce, piacevole, ed inesprimibile conforto alle persone pie, ed a quelli che provano in se stessi 1’ operazione dello Spirito di Cristo, i quali mortificano le opere della carne, e le loro membra terrene, e innalzano la loro anima alle cose superne celesti , tanto perchè essa grandemente stabilisce e conferma la loro fede della Salvazione eterna da ottenersi per mezzo di Cristo, Quanto perchè accende ferventemente in loro l' amore verso Iddio: Cosi per le persone curiose e carnali, mancanti dello Spirito di Cristo I’ avere continuamente davanti agli occhi la sentenza della Predestinazione di Dio, è un precipizio perniciosissimo, per il quale il Demonio li spinge o alla disperazione, o ad abbandonarsi ad una vita impurissima non meno pericolosa della stessa disperazione.
    In oltre, dobbiamo noi ricevere le promesse di Dio In quel modo, nel quale ci sono generalmente proposte nella sacra Scrittura: e, nelle nostre opere, dobbiamo seguire quella Volontà di Dio, la quale ci viene espressamente dichiarata nella Parola di Dio.

ART. XVIII.  Del conseguimento dell’ eterna Salvazione unicamente nel Nome di Gesù Cristo.

SONO anche da anatematizzarsi coloro i quali ardiscono dire: Che ognuno si salverà nella Legge, o nella Setta, che professa, purchè egli procuri di conformare la sua vita a quella Legge, ed al lume della Natura. Poichè la sacra Scrittura ci propone soltanto il Nome di Gesù Cristo per il quale gli uomini debbano esser salvi.

ART. XIX.  Della Chiesa.

LA Chiesa visibile dl Cristo è la congregazione de’ fedeli, nella quale è predicata la pura Parola di Dio, ed i Sacramenti sono debitamente amministrati secondo l' istituzione di Cristo in tutte quelle cose che di necessità per quelli sono richieste.
    Siccome la Chiesa, di Gerusalemme, di Alessandria, e di Antiochia, hanno errato; così ancora la Chiesa di Roma ha errato, non solamente ne’ costumi, e nella forma dei Riti, ma anche nelle materie di Fede.

ART. XX.  Dell’ Autorità della Chiesa.

LA Chiesa ha il potere di decretare Riti o Ceremonie, ed ha Li autorità nelle Controversie di Fede: Ciò non ostante non è lecito alla Chiesa di ordinare alcuna cosa che sia contraria, alla Parola scritta di Dio, nè può spiegare un passo della Scrittura in modo, che sia in contradizione con un altro. Perciò, quantunque la Chiesa sia testimone e custode delle sacre Scritture, pure, siccome non deve decretare alcuna cosa contraria ad esse, così fuori di esse, non deve inculcare alcuna cosa da essere creduta di necessità per la Salvazione.
 

 

 ART. XXI.  Dell’ Autorità dei Concili Generali.*

    * Il ventunesimo articolo si è omesso: perchè una parte ai riferisce a cose civili e locali, e per l’ altra parte dello stesso si è provveduto in altri articoli.

ART. XXII.  Del Purgatorio.

LA Dottrina Romana intorno al Purgatorio, alte Indulgenze, al Culto e all’ Adorazione delle Immagini, e delle Reliquie, ed anche all’invocazione dei Santi, è cosa folle vanamente inventata, e non fondata sopra alcuna testimonianza delle Scritture, ma piuttosto ripugnante alla Parola di Dio.

ART. XXIII.  Del Ministero nella Congregazione.

NON è lecito ad alcuno di assumere l' uffizio della pubblica predicazione, o dell’ amministrazione de’ Sacramenti nella Congregazione, prima che egli sia legittimamente chiamato e mandato ad esercitarlo. E noi dobbiamo giudicare come legittimamente chiamati e mandati coloro i quali sono scelti e chiamati a questa opera dalle persone le quali hanno la pubblica autorità, conferita loro nella Chiesa, di chiamare e di mandare i Ministri nella vigna del Signore.

ART. XXIV.  Della Lingua da usarsi nella Congregazione, la quale deve essere intesa dal Popolo.

È COSA apertamente ripugnante alla Parola di Dio, ed alla consuetudine della Chiesa Primitiva, di fare le Pubbliche Preghiere in Chiesa, o di amministrare I Sacramenti in una lingua non intesa dal popolo.

ART. XXV.  Dei Sacramenti.

I SACRAMENTI instituiti da Cristo non solamente sono segni, o indizi della Professione del Cristiani, ma piuttosto sono certe testimonianze sicure e segni efficaci della grazia, e della buona volontà di Dio verso di noi, per mezzo del quali egli opera invisibilmente in noi, e non solamente vivifica, ma anche rinforza, e conferma la nostra Fede in lui.
    Due sono i Sacramenti instituiti da Cristo nostro Signore, nell’ Evangelo ciòe, il Battesimo, e la Cena del Signore.
    Gli altri cinque comunemente chiamati Sacramenti, cioè la Confermazione, la Penitenza, l' Ordine, il Matrimonio, e l’Estrema Unzione non debbono riputarsi come Sacramenti dell’ Evangelo, perchè sono parte derivati dalla corrotta imitazione degli Apostoli, e parte sono condizioni di vita approvate nella Scrittura; le quali non hanno però la natura di Sacramento simile a quella del Battesimo, e della Cena del Signore, perchè non hanno alcun segno visibile, o cerimonia instituita da Dio.
    I Sacramenti non furono instituiti da Cristo per servire di spettacolo, o per essere portati all’ intorno, ma affinchè ce ne servissimo debitamente. Ed hanno un effetto, ed una operazione salutare in quelli soltanto, che degnamente li ricevono: quelli poi, che li ricevono indegnamente, comprano a se stessi la loro condanna, come dice S. Paolo.
 

 
 ART. XXVI.  Dell’ Indegnità dei Ministri, la quale non impedisce l’ effetto de Sacramenti.

QUANTUNQUE nella Chiesa visibile i cattivi siano sempre mescolati coi buoni, e qualche volta i cattivi abbiano la principal autorità nell’ Amministrazione della Parola, e de’ Sacramenti: ciò non ostante siccome non lo fanno in nome loro, ma in Nome di Gesù Cristo, e li amministrano per commissione e per autorità di esso perciò noi possiamo servirci del loro Ministero, tanto nell’ udire la Parola di Dio che nel ricevere i Sacramenti. Nè per la loro malvagità si toglie l’effetto del Sacramento instituito da Cristo, ne si diminuisce la grazia de’ doni di Dio rispetto a coloro I quali con Fede, e debitamente ricevono i Sacramenti loro amministrati: i quali sono efficaci a motivo della promessa, e dell’ instituzione fattane da Cristo, benchè siano amministrati da uomini cattivi.
    Nulladimeno appartiene alla Disciplina della Chiesa di far ricerche intorno ai cattivi Ministri; di modo che siano accusati da coloro, che hanno conoscenza de’ loro delitti ; ed essendo trovati colpevoli vengano con giusto giudizio deposti.

ART. XXVII.  Dei Battesimo.

IL Battesimo non è solamente un segno di professione, ed una nota di distinzione, per la quale i Cristiani sono distinti dagli altri, che non sono Battezzati, ma è ancora un segno di Rigenerazione, o di nuova Nascita, per il quale, come per un instrumento, coloro che ricevono debitamente il Battesimo, sono incorporati nella Chiesa; le promesse della remissione de’ peccati e della nostra adozione ad essere Figliuoli di Dio per lo Spirito Santo, sono visibilmente segnate, e sigillate; la Fede è confermata, e la Grazia accresciuta per virtù dell’ invocazione di Dio. Il Battesimo de’ Fanciuli deve onninamente ritenersi nella Chiesa, come sommamente congruente alla instituzione di Cristo.

ART. XXVIII.  Della Cena del Signore.

LA Cena dei Signore non è solamente un segno dell’ amore, che i Cristiani debbono portarsi reciprocamente fra loro; ma piuttosto è il Sacramento della nostra Redenzione per la morte di Cristo: cosicchè per quelli, I quali debitamente, degnamente, e con fede lo ricevono, il Pane che rompiamo, è la partecipazione del Corpo di Cristo: e similmente il Calice della Benedizione, è la partecipazione del Sangue di Cristo.
    La Transustanziazione (ossia il trasmutamento della sostanza del Pane, e del Vino) nella Cena del Signore non può essere provata colle Sacre Scritture: ma è ripugnante alle chiare parole della Scrittura, sovverte la natura di Sacramento, e ha dato occasione a molte superstizioni.
    Il Corpo di Cristo è dato, ricevuto, e mangiato nella Cena, solamente in una maniera celeste e spirituale. Ed il mezzo per cui il Corpo di Cristo è ricevuto e mangiato nella Cena, è la Fede.
    Il Sacramento della Cena del Signore, secondo l' Instituzione di Cristo, non si doveva conservare, nè portarsi all’intorno, nè elevarsi, nè adorarsi.

ART. XXIX.  De’ Peccatori i quali non mangiano il Corpo di Cristo nel ricevere l' Eucaristia.

I PECCATORI e quelli che sono privi di una viva fede, benchè carnalmente e visibilmente premano col loro denti come dice S. Agostino, il Sacramento del Corpo e del Sangue di Cristo ciò non ostante In nessun modo sono partecipi di Cristo; ma piuttosto per loro condanna mangiano e bevono il segno o Sacramento dl una cosa si grande.

ART. XXX.  Di ambedue le Specie.

IL Calice del Signore non deve negarsi ai Laici: perchè ambedue le parti del Sacramento del Signore, per l’ Instituzione e per il comando di Cristo, debbono essere amministrate a tutti i Cristiani egualmente.
 

 
 ART. XXXI.  Dell’ unica Oblazione di Cristo terminata sulla Croce.

L’ OBLAZIONE di Cristo una sola volta fatta è quella perfetta redenzione propiziazione, e soddisfazione per tutti i peccati del mondo intero, tanto l’ originale, che gli attuali; e non vi è alcun’ altra soddisfazione per il peccato, che questa unica. Perciò i sacrifizi delle Messe, nelle quali si diceva comunemente, che il Sacerdote offriva Cristo per i vivi e per i morti, perchè ottenessero la remissione della pena o della colpa, erano finzioni bestemmiatrici, e perniciose imposture.

ART. XXXII.  Del Matrimonio dei Preti.

I VESCOVI, i Preti, ed i Diaconi non sono comandati dalla Legge di Dio, nè di far voto dello stato del celibato, nè di astenersi dal matrimonio: perciò è lecito a loro, come a tutti gli altri Cristiani, di unirsi In matrimonio a loro arbitrio, secondo che giudicheranno che possa meglio servire alla santità di vita.

ART. XXXIII.  Delle Persone scomunicate, come debbono evitarsi.

QUELLA persona che per una pubblica denunzia della Chiesa, è giustamente separata dall’ unità della medesima, e scomunicata deve essere tenuta da tutta la moltitudine de’ fideli come un Pagano, e Pubblicano, finchè sia pubblicamente riconciliata per mezzo della penitenza, e ricevuta nella Chiesa da quel Giudice che ha autorità di farlo.

ART. XXXIV.  Delle Tradizioni della Chiesa.

NON è necessario che le Tradizioni e le Cerimonie siano in tutti i luoghi le stesse, ed interamente simili, perchè in tutti i tempi esse sono state differenti, e possono mutarsi secondo la diversità de’ paesi de’ tempi, e de’ costumi degli uomini, purchè niente venga da esse ordinato contro la Parola di Dio. Chiunque di proprio privato giudizio, determinatamente, e a bella posta violerà pubblicamente le tradizioni e le cerimonie della Chiesa, le quali non sono ripugnanti alla Parola di Dio, e sono state instituite, ed approvate dall’ autorità pubblica deve essere ripreso pubblicamente (affinchè gli altri temano di fare lo stesso) come persona che pecca contro 1’ ordine pubblico della Chiesa, e che offende l' autorità del Magistrato, e ferisce la coscienza debole de’ suoi fratelli.
    Ciascuna Chiesa particolare o nazionale ha l' autorità di instituire, mutare, e abolire le cerimonie, o i riti propri di quella Chiesa, instituiti soltanto dall’ autorità umana, purchè tutte le cose siano fatte per edificazione.
 

 
 XXXV.  Delle Omelie.

IL secondo Libro delle Omelie, delle quali abbiamo unito sotto i questo Articolo ititoli, contiene una pia e sana Dottrina e necessaria per questi tempi, come anche il primo Libro delle Omelie, che furono pubblicate in tempo di Edoardo VI; e perciò giudichiamo che debbano leggersi nelle Chiese dai Ministri, diligentemente e distintamente, onde siano intese dal popolo.

DEI TITOLI DELLE OMELIE.

1. Del retto Uso della Chiesa.

2. Contro il pericolo dell’ Idolatria.

3. Del riparare e mantenere pulite le Chiese.

4. Delle buone Opere e primieramente del Digiuno.

5. Contro la Gola e l’ Ubbriachezza.

6. Contro il Lusso del Vestire.
7. Delle Preghiere.

8. Del Luogo e del Tempo delle Preghiere.

9. Che le Preghiere Pubbliche debbono farsi, ed i Sacramenti debbono amministrarsi in una lingua conosciuta.

10. Della Venerazione e del Rispetto alla Parola di Dio.

11. Dell’ Elemosina.
12. Della Natività di Cristo.
13. Della Passione di Cristo.

14. Della Risurrezione di Cristo.

15. Del ricevere degnamente il Sacramento del Corpo e del Sangue di Cristo.

16. Dei Doni dello Spirito Santo.

17. Dei Giorni delle Rogazioni.

18. Dello stato del Matrimonio.

19. Della Penitenza.
20. Contro la Pigrizia.
21. Contro la Ribellione

    [Quest’ articolo è ricevuto da questa Chiesa, tanto per quanto dichiara che i libri dell’ Omelie non è altro se non che una spi?gazione della dottrina della chiesa e d’ istruzione per la plebi, e la morale. Ma ciò che si riferisce alla costituzione ed alle leggi d’ Inghilterra sono considerate come inappilcabili alle circostanze di questa chiesa; e che ancora sospende l' ordine di leggere quest’ Omelie nelle chiese, sino a che una rivista delle stesse possa farai convenientemente per chiarirle dalle frasi antiquate ed in disuso, come pure da referenze locali]

ART. XXXVI.  Della Consecrazione dei Vescovi, e dell’ Ordinazione dei Preti, e dei Diaconi.

IL Libro della Consecrazione de’ Vescovi e dell’ Ordinazione del Preti e del Diaconi pubblicato nella convenzione generale di questa Chiesa nel 1792, contiene tutte le cose necessarie a tale Consecrazione ed Ordinazione: nè In esso vi è alcuna cosa che sia per se stessa superstiziosa ed empia. E perciò chiunque è stato consecrato o ordinato secondo la detta Forma noi decretiamo che tutti questi sono stati, e saranno debitamente, ordinatamente e legittimamente consecrati e ordinati.

ART. XXXVII.  Dei Magistrati Civili.

IL potere del Magistrati civili si estende su tutti, al clero I come anche al laici in tutte le cose temporali ma non hanno nessuna giurisdizione nelle cose puramente Spirituali, E noi teniamo che sia dovere di tutti coloro che professano l' Evangelo di rendere rispettosa obbedienza all’ autorità civili, regolarmente, e legittimamente costituite.

ART. XXXVIII.  Dei Beni de’ Cristiani che non sono comuni.

LE Ricchezze ed i Beni dei Cristiani non sono comuni, per quel che spetta ai dritto, al titolo, e al possedimento del medesimi, come alcuni Anabattisti vantano falsamente. Nulladimeno, ognuno deve, secondo le sue facoltà, distribuire elemosine liboralmente ai poveri di quelle cose che possiede.

ART. XXXIX.  Del Giuramento del Cristiano.

SICCOME confessiamo che il Giuramento vano ed inconsiderato è proibito ai Cristiani dal Nostro Signore Gesti Cristo, e da S. Giacomo suo Apostolo, così giudichiamo che la Religione Cristiana non proibisce ad alcuno di prestar giuramento, quando Il Magistrato lo richiede, in causa di fede e di carità: purché ciò sia fatto, secondo l' insegnamento del Profeta, in giustizia, in giudizio, ed in verità.

 

 

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Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld